- Art.1 - DENOMINAZIONE -
SEDE
E’ costituita con atto pubblico l’Associazione Turistica
Pro Loco di Pratella con sede legale in Piazza Arnone n.1, di seguito anche
denominata Pro Loco Pratella.
L’associazione può modificare liberamente la suddetta
sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.
- Art.2 -
FINALITA’
La Pro Loco è un’associazione su base volontaria di
natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità
di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità
naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di
Pratella.
- ART.3 - COMPITI E
OBIETTIVI
La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui
all’art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre
associazioni ed Enti pubblici e privati:
a) promuove la cultura dell’accoglienza e
dell’informazione dei turisti anche con l’apertura di appositi
uffici;
b) organizza iniziative utili allo sviluppo della
conoscenza delle attrattive di Pratella anche al di fuori del territorio
comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse
turistico;
c) contribuisce al miglioramento della qualità della vita
del Comune di Pratella;
d) sviluppa attività di carattere
sociale;
e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni,
concerti e lotterie e gestisce circoli nell’ambito del Comune di
Pratella.
- Art. 4 - ATTIVITA’ DEI
SOCI
L’attività dell’associazione è assicurata prevalentemente
con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli
associati.
- Art.5 - SOCI - DIRITTI E
DOVERI
I soci della Pro Loco si distinguono
in:
a) soci Ordinari,
b) soci Sostenitori,
c) soci Onorari.
L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di
rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per
richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro
versamento della quota sociale.
Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune
e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti,
ex residenti) possano essere interessati all’attività della Pro
Loco.
Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla
quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie.
Possono essere soci Onorari le persone che sono
riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a
favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di
assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e
all’Assemblea dei Soci, comporta l’esonero dal pagamento della quota
annuale.
Tutti i soci, purché maggiorenni al momento
dell’Assemblea, hanno diritto di:
a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco,
purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta
giorni prima della data fissata per lo svolgimento
dell’Assemblea;
b) essere eletti alle cariche direttive della Pro
Loco;
c) voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e
dei regolamenti della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota
sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo
svolgimento dell’Assemblea;
d) ricevere la tessera della Pro
Loco;
e) frequentare i locali della sede
sociale;
f) ricevere le pubblicazioni della Pro
Loco;
g) ad ottenere tutte le facilitazioni che comportano la
qualifica di socio dell’U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse o/ed
organizzate dalla Pro Loco.
I soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro
Loco;
b) versare nei termini, entro l’anno solare, la quota
sociale;
c) non operare in concorrenza con l’attività della Pro
Loco.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per
mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata
dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività
pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività
stesse.
Non esistono soci di diritto o membri di diritto del
consiglio direttivo.
- Art.6 -
ORGANI
Sono organi della Pro Loco:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei Revisori dei
Conti;
g) Il Collegio dei Probiviri
(eventuale);
h) Il Presidente onorario
(eventuale).
Tutte le cariche sono gratuite.
- Art. 7 - L’ASSEMBLEA DEI
SOCI
L’Assemblea:
a) rappresenta l’università dei soci e le sue decisioni,
prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i
soci;
b) ha il compito di dare le direttive per la
realizzazione delle proprie finalità;
c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota
sociale dell’anno in cui si svolge l’assemblea;
d) è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia
ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in
sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza
di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso
modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della
Pro Loco.
Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una
delega ad un altro socio.
L’assemblea ordinaria:
a) è convocata almeno due volte l’anno per le decisioni
di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente e sulla
formazione del bilancio preventivo (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del
Consiglio Direttivo o dei soci;
b) deve essere convocata, entro il mese di novembre per
l’approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per
l’approvazione del bilancio consuntivo;
c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche
sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del
mandato;
d) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del
giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data
fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della
Pro Loco, o all’Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio
Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna
assemblea;
e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione
di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei
voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il
numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei
voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere
richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio
Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
L’assemblea è considerata straordinaria soltanto quando
si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla
trasformazione o sullo scioglimento dell’associazione ed è convocata con avviso
(data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno
quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o
e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all’Albo Pretorio del Comune; il
Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di
convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà
provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla
richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di
almeno un terzo dei soci.
L’assemblea straordinaria è valida sia in prima che in
seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti
e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l’ipotesi di
scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione,
solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di
almeno i quattro quinti dei soci iscritti.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà
essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario,
consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
- Art.8 - IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari,
stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione
segreta dall’Assemblea stessa. Può assistere al Consiglio Direttivo, senza
diritto di voto, un rappresentante del Comune nominato dall’amministrazione
comunale, a seguito di apposita richiesta della Pro Loco. Tutti i soci, iscritti
da trenta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato
il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di
militanza;
b) resta in carica quattro anni e tutti i membri sono
rieleggibili;
c) si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da
almeno due terzi dei membri;
d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e
documentate, relativi alle attività statutarie;
e) è investito dei poteri per la gestione ordinaria della
Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il
raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente
statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea;
f) stabilisce la quota sociale annuale da
versare;
g) predispone i regolamenti interni per l’organizzazione
ed il funzionamento nelle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni
degli organi statutari.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto
del Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio
sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di
attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell’attività
svolta.
I consiglieri che risultano, senza giustificazione
motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti
con deliberazione del Consiglio Direttivo
il quale provvede alla surrogazione dei
medesimi.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri
mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni,
seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare
per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per
l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua
funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio
Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l’intero
Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un
mese dal verificarsi della
vacanza, indire l’assemblea elettiva per l’elezione di un
nuovo Consiglio Direttivo.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito
verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal
Presidente e dal Segretario.
- Art.9 - IL
PRESIDENTE
Il Presidente della Pro Loco:
a) è scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione con votazione a scrutinio segreto;
b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del
Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento
temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente, eletto come sopra al punto a).
In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che
provvederà all’elezione di un nuovo Presidente;
c) ha la responsabilità dell’amministrazione della Pro
Loco, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
d) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di
competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva
riunione;
- Art.10 - IL SEGRETARIO E IL
TESORIERE
Il Segretario:
a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del
Presidente, da scegliersi fra i soci;
b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle
relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la
vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al
normale funzionamento degli uffici;
c) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di
idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria
della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri
sociali.
Il tesoriere:
a) è nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra
i soci;
b) annota i movimenti contabili della Pro
Loco.
E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo
socio.
- Art. 11 - IL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) è composto da tre membri effettivi e da due
supplenti;
b) è scelto fra i soci ed eletto dall’Assemblea con
votazione a scrutinio segreto, separato da quella per le elezioni del Consiglio
Direttivo;
c) dura in carica quattro anni e tutti i membri sono
rieleggibili;
d) ha il compito di esaminare periodicamente ed
occasionalmente la contabilità sociale, riferendone
all’Assemblea;
e) può essere invitato alle riunioni del Consiglio
Direttivo ed in tal caso può esprimere l’opinione sugli argomenti all’ordine del
giorno, senza diritto di voto.
Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il
maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come
supplenti.
I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il
Presidente.
In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro
supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle
elezioni.
Nel caso che non sia possibile provvedere alle
sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero
Consiglio.
- ART. 12 - IL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri:
a) è composto di tre membri eletti, a votazione segreta,
ogni quattro anni, dall’Assemblea dei soci;
b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme
statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i
soci;
c) può segnalare controversie che non è in grado di
decidere al collegio dei probiviri del comitato regionale U.N.P.L.I., ai sensi
delle norme del proprio statuto.
- ART. 13 - IL PRESIDENTE
ONORARIO
Il Presidente onorario:
a)può essere nominato dall’Assemblea dei soci per
eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro
Loco;
b)possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo
incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri
Enti.
- ART. 14 - IL COMMISSARIO
ORDINARIO
Il comitato regionale U.N.P.L.I., di concerto con
l’Amministrazione Comunale, può decidere
il commissariamento della Pro Loco:
a) per richiesta di almeno la metà più uno dei soci
membri del Consiglio Direttivo;
b) per richiesta di almeno la metà più uno dei
soci;
c) in caso di inattività del Consiglio
Direttivo;
d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro
Loco;
e) negli altri casi previsti dallo statuto regionale
U.N.P.L.I.
Il Commissario, nominato dal Consiglio Regionale
U.N.P.L.I., deve entro 6 mesi indire nuove elezioni.
- ART. 15 -
PATRIMONIO
L’entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede
alla propria attività sono:
a) quote sociali;
b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque
titolo erogato da Enti Pubblici e Privati;
c) i proventi di gestione di attività e/o di iniziative
permanenti od occasionali;
d) i contributi di privati
cittadini;
e) eredità, donazioni e legati;
L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve
essere trascritto in apposito registro degli inventari.
- Art. 16 - DISPOSIZIONI
GENERALI
La Pro Loco:
a) aderisce all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Campania nel rispetto
dello statuto e delle normative U.N.P.L.I;
b) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle
attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere
impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle direttamente connesse.
c) ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di
gestione a favore di attività istituzionali statutariamente
previste
d) ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di
scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità
sociale.
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono
le norme del codice civile.